IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunziato la seguente ordinanza: 1) sul ricorso n. 1872/85, proposto da Castrogiovanni Domenica, Patti Angelo, soc. Patti Angelo e Giunta Giuseppe, in persona dei due soci e legali rappresentanti, tutti rappresentati e difesi - per procura rilascita in calce all'atto introduttivo - dagli avvocati Nicola Seminara e Maurizio Solari, e domiciliati elettivamente presso lo studio del primo, in Catania, corso delle Province n. 203, contro la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Enna in persona del suo presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dal prof. avv. Salvatore Sambataro e dall'avv. Salvatore Mazza, presso lo studio del quale e' elettivamente domiciliata in catania, via Napoli n. 51, e nei confronti della cooperativa agricola "Valle del Dittaino" con sede in Assoro (Enna), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dal prof. avv. Michele Ali', presso lo studio del quale e' elettivamente domiciliata in Catania, via Crociferi n. 60, per l'annullamento della delibera n. 85 del 29 aprile 1985 con cui la cooperativa "Valle del Dittaino" e' stata autorizzata dalla Giunta camerale ad impiantare un panificio industriale con una potenzialita' giornaliera di q.li 180 di pane nell'area di sviluppo industriale di Dittaino; 2) sul ricorso n. 1873/85, proposto da Campisi Luigi, in proprio ed in qualita' di presidente e legale rappresentante dell'associazione provinciale panificatori di Enna, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Salari e Nicola Seminara, elettivamente domiciliato in Catania, corso delle province n. 203, presso lo studio di quest'ultimo, contro la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Enna come sopra rappresentata e difesa, e nei confronti della coperativa agricola "Valle del Dittaino", come sopra rappresentata e difesa, per l'annullamento della delibera n. 85 del 29 aprile 1985 emessa dalla giunta camerale sopra richiamata, avversata anche con il precedente ricorso; 3) sul ricorso n. 2604/1985, proposto, congiuntamente dai medesimi soggetti che hanno assunto la qualita' di ricorrenti nelle due precedenti impugnative, vale a dire: Castrogiovanni Domenica, Patti Angelo, s.d.f. soc. Patti Angelo e Giunta Giuseppe, Campisi Luigi, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati, contro la Cam- era di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Enna, rappresentata e difesa come sopra indicata, e nei confronti della copperativa agricola "Valle del Dittaino", come sopra rappresentata e difesa nonche' nei confronti di Tusa Antonino n.q., non costituito in giudizio, per l'annullamento della licenza di panificazione rilasciata dalla C.C.I.A.A. di Enna (n. 210 del 9 settembre 1985) alla controinteressata cooperativa agricola "Valle del Dittaino" per l'esercizio della panificazione nel nuovo impianto sito nell'area di sviluppo industriale di Dittaino, della potenzialita' di q.li 180 nelle 24 ore; Visti i ricorsi con i relativi allegati e richiamata la sentenza n. 345/87 coevamente adottata dal collegio, con la quale tra l'altro i ricorsi medesimi sono stati riuniti; Viste le comparse di costituzione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Enna, nonche' della cooperativa agricola "Valle del Dittaino"; Visto l'atto di intervento adesivo ad adjuvandum depositato dalla Federazione italiana panificatori-pasticcieri, in persona del presidente e legale rappresentante, con il patrocinio degli avvocati Nicola Seminara e Maurizio Salari; Vista l'ordinanza di questa sezione n. 25/87, di rinvio alla Corte costituzionale della questione di costituzionalita' dell'art. 2 della legge n. 1002/1956; Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 960/1988 dichiarativa dell'inammissibilita' della questione solevata; Viste le memorie e i documenti prodotti dalle parti a sostegno delle rispettive difese, anche in sede di riassunzione del giudizio; Visti gli atti tutti delle cause; Designato relatore per la pubblica udienza del 13 luglio 1990 il referendario dott. Carlo Taglienti; Uditi, gli avvocati Nicola Seminara e Maurizio Salari per i ricorrenti, l'avv. Salvatore Mazza per l'amministrazione intimata e l'avv. Michele Ali' per la cooperativa agricola controinteressata; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: F A T T O Riunitasi piu' volte, per esprimere il suo parere, fra l'altro, anche in merito alla richiesta autorizzazione di impianto di un nuovo panificio inoltrata ai primi del 1985 da parte della cooperativa agricola "Valle del Dittaino", l'apposita commissione camerale - di cui alla legge 31 luglio 1956, n. 1002 - a seguito delle discordi opinioni espresse dai vari componenti rimetteva sostanzialmente la valutazione in proposito alla giunta camerale della C.C.I.A.A. di Enna. Quest'ultima deliberava, in data 29 aprile 1985, di autorizzare l'impianto di detto panificio, avente una potenzialitaa' giornaliera di q.li 180 di pane. Avverso tale delibera insorgono con il ricorso n. 1872/85 i soggetti sopra richiamati, che adducono le segunti censure: 1) violazione dell'art. 2 della legge 31 luglio 1956, n. 1002; eccesso di potenza per violazione di circolari e per carenza di motivazione. Sostiene la rispettiva difesa che la giunta camerale, ascoltato il parere della commissione consultiva ex art. 2 della legge n. 1002/1956, concede l'autorizzazione dopo aver valutato i seguenti tre elementi: densita' di panifici esistenti (con riferimento alla potenzialita' produttiva degli impianti gia' autorizzati); volume della produzione (c.d. fabbisogno della popolazione); localita' di ubicazione. Soggiunge detta difesa che la potenzialita' produttiva deve essere valutata considerando il numero degli abitanti della localita', tenendo presente il consumo giornaliero pro capite che, nelle piu' recenti indagini Istat, ammonta a gr 200 circa. Ora, contando il Comune di Assoro 5226 abitanti, ed essendo la potenzialita' dei panifici esitenti di q.li 72, assolutamente sproporzionata e' la produzione autorizzata di 180 quintali di pane. La C.C.I.A.A., in sostanza, non avendo valutato la (gia' eccedente) capacita' produttiva nel comune ove ha sede il nuovo impianto, ha disapplicato la legge n. 1002/1/956, come si desume da copiosa giurisprudenza. La palese illegittimita' dell'atto sid esume anche dal suo contrasto con la circolare n. 404 in data 22 ottobre 1970 del Ministero dell'industria. In presenza della potenzialita' produttiva esistente, non si sarebbe dovuto adottare l'impugnato provvedimento; 2) eccesso di potere per sviamento di potere. Con quest'ultimo - afferma difesa attorea - si e' perseguito un fine diverso da quello voluto dalla legge n. 1002/1956, la quale, oltre a tutelare l'interesse generale, indirettamente salvaguarda anche gli interessi dei produttori esistenti, i quali potrebbero ricevere un danno dalla concorrenza di nuovi esercenti (cita giurisprudenza). Sempre rifacendosi a pronunce giurisprudenziali, i ricorrenti affermano che nelle legge deve ravvisarsi l'esigenza di un (tendenziale) equilibrio fra domanda e oferta di pane (articolo ancora tanto peculiare nel nostro Paese). La C.C.I.A.A. di Enna, ha, invece, introdotto considerazioni fuorvianti laddove ha richiamato un documento delle organizzazioni sindacali favorevole all'installazione del panificio, e laddove si rifa' a un parere legale da essa richiesto; 3) eccesso di potere per manifesta illogicita' e difetto di motivazione. La quantita' di produzione di pane autorizzata potrebbe soddisfare il fabbisogno di una popolazione enormemente superiore a quella del comune di Assoro, e nemmeno ipotizzando un (non espresso) ampliamento delle valutazioni all'intera provincia di Enna (dove gia' esiste un'eccedenza di produzione) si raggiungerebbe l'equilibrio fra popolazione e capacita' produttiva (a fronte di una popolazione di 190.000 abitanti, risulta gia' esistente una potenzialita' produttiva di 700 q.li, e un consumo complessivo di 500 quintali). Con il ricorso n. 1873/85 il sig. Campisi Luigi, presidente dell'Associazione provinciale panificatori di Enna, e panificatore a sua volta, nel riproporre i medesimi motivi su cui e' basata la precedente impugnativa (con svolgimento di ulteriori argomenti) afferma che interesse dell'Associazione panificatori alla controvesia de qua sorge dalla lesione degli interessi di tutte le aziende di panificazione esistenti nella provincia (in numero di 118, con una potenzialita' produttiva di 2.085 quintali nelle 24 ore e di oltre 700 nelle 8 ore), provocata dal provvedimento autorizzativo nei confronti della controinteressata cooperativa. Questo, infatti, crea un'evidente sproporzione fra capacita' produttiva e fabbisogno della popolazione, e l'eccesso di concorrenza derivante potra' provocare l'eliminazione delle imprese piu' piccole. Nel costituirsi in giudizio, in relazione ai primi due gravami, per la C.C.I.A.A. resistente, la rispettiva difesa eccepisce l'inammissibilita' del ricorso nei riguardi di un atto che si assume essere endoprocedimentale, con funzione preparatoria del provvedimento definitivo che non e' stato ancora adottato. nel merito, la stessa difesa rileva che il pane prodotto e' destinato ai mercati del Nord, per contrastarvi la produzione di pane di carente qualita' con quello ottenuto con farina di grano duro (di produzione propria, e che dunque e' fuori luogo il riferimento alla "localita'". Nella comparsa di costituzione relativa al terzo ricorso (n. 2604/8z5), la stessa difesa eccepisce che l'iniziativa industriale della cooperativa "Valle del Dittaino" ha ricevuto sostegno e (rilevanti) finanziamenti dalla CEE, dal Ministero dell'agricoltura e dall'assessorato regionale agricoltura e foreste (il finanziamento e' di L. 1.250.000.000 dalla CEE e L. 2.800.000.000 dal Ministero). Un cosi' rilevante impegno postula che la sussistenza dei requisiti di legge si a previamente accertata ad opera di tali organi, nel quadro di una evoluzione normativa in linea con l'attuale sensibilita' verso i fenomeni di integrazione fra i processi di produzione e trasformazione dei beni agricoli. La considerazione di siffatti profili di interesse pubblico sul piano processuale pone l'esigenza, a parere di detta difesa, dell'integrazione del contraddittorio nei riguardi di tali enti. Soggiunge la difesa della camera di commercio, I.A.A. che non puo' l'atto impugnato produrre lesione di interessi dei ricorrenti fino a che non si dimostri che l'autorizzazione riguarda gli stessi prodotti, cio' che invece deve escludersi, trattandosi in un caso di normale panificazione, nell'altro di "pane prodotto esclusivamente con semolato rimacinato a lievitazione naturale acida" (eccezioni ribadite con successive memorie). Nell'atto di intervento adesivo ad adiuvandum spiegato per la Federazione italiana panificatori in relazione al giudizio instaurato da Campisi Luigi (n. 1873/85), la difesa dell'interveniente sottolinea che sussiste interesse per tutti i panificatori nazionali, stante l'intento dichiarato della cooperativa di vendere il pane prodotto sull'intero mercato nazionale. Sostiene la difesa dell'interveniente che da sempre la produzione di pane e' stata attivita' di primaria importanza nell'economia italiana, e cio' spiega l'emanazione di una normativa particolare in proposito (legge n. 1002/1956) che, fra l'altro, si propone la salvaguardia, oltre che dell'interesse collettivo, di quello dei produttori, consentendo il rilascio di nuove concessioni solo quando lo consenta la capacita' produttiva esistente. Aggiunge l'interventore che, mentre la rigida normativa costituita dalla legge n. 1002/1956 segui' come necessario rimedio a un periodo di grande eccesso di licenze di panificazione (e crollo nei consumi) seguita all'abrogazione della pregressa normativa (legge 9 gennaio 1939, n. 143) da parte della legge 7 novembre 1949, n. 857, ancora oggi la situazione non e' mutata. Dal canto suo la difesa della cooperativa "Valle del Dittaino" chiede la riunione di tutti i ricorsi e dell'atto di intervento di cui sopra, indi, ponendo in rilievo il flusso imponente dei finanziamenti da parte di organi comunitari, nazionali e regionali, evidenzia la portata nazionale e comunitaria dell'iniziativa, e il fatto che la C.C.I.A.A. di Enna e' stata interessata solo a conclusione del complesso iter. La difesa della controinteressata cooperativa prosegue sottolineando la natura industriale della sua attivita', nonche' la dimensione nazionale e addirittura comunitaria del mercato in cui intende collocare i suoi prodotti. Da cio' consegue l'irrilevanza del riferimento alla localita', sicche' l'art. 2 della legge n. 1002/1956 non ricomprende la fattispecie in esame, ovvero le relative disposizioni vanno interpretate in senso evolutivo, nel senso di consentire alla C.C.I.A.A. una valutazione rapportata ai piu' ampi sbocchi previsti per la produzione. In via subordinata (ove non si accedesse a una consimile interpretazione evolutiva), detta difesa solleva eccezione di incostituzionalita' del ripetuto art. 2 della legge n. 1002/1956 per contrasto con gli artt. 3, 41 e 97 della Costituzione, sotto il profilo della violazione dei principi della ragionevolezza, della liberta' di iniziativa economica e del buon andamento della pubblica amministrazione. Nella successiva memoria depositata in data 12 febbraio 1987, la medesima difesa, richiamato l'art. 11 della stessa legge 1002/1956, profila la tesi che esisterebbero due categorie di panifici, l'una in cui rientrerebbero quelli che destinano la produzione esclusivamente nella localita' ove hanno sede (soggetta ai limiti di cui all'art. 2), e l'altra comprendente i panifici che destinano altrove la propria produzione (che sfugirebbe al cennato regime autorizzatorio). In caso contrario, non si sfugge alla (gia' sollevata) censura di incostituzionalita'. Avversano detta eccezione di incostituzionalita' con varieta' di argomentazioni sia la difesa dei ricorrenti e dell'interventore (che obietta anche alle altre eccezioni sollevate dalle contrapposte difese, nelle memorie successivamente depositate), sia la difesa della convenuta C.C.I.A.A., la quale - nella memoria depositata il 13 febbraio 1987 - propugna un criterio ermeneutico suscettibile di evitare la proposta eccezione, valorizzando l'elemento dell'"opportunita'" contenuto nell'art. 2 in discussione, e richiamando il principio della completezza dell'ordinamento giuridico. Alla pubblica udienza del 24 febbraio 1987 le cause sono passate, dopo ampia discussione, in decisione. Con l'ordinanza n. 25/1987 questa sezione ha sollevato questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge n. 1002/1956 per contrasto con gli artt. 3, 41 e 97 della Costituzione. La Corte costituzionale, con sentenza n. 960/1988, ha dichiarato inammissibile la questione in quanto nell'ordinanza di remissione si sarebbe data una lettura antinomica della disposizione impugnata, tale da rendere ancipite l'ordinanza stessa e quindi irrisolvibile la duplicita' del giudizio. Riassunto il giudizio, le parti hanno ribadito le tesi gia' esposte, ivi inclusa la questione di costituzionalita' gia' sollevata. Alla pubblica udienza del 13 luglio 1990, dopo ampia discussione, le cause sono nuovamente passate in decisione. D I R I T T O 1. - La questione oggetto dei ricorsi indicati in epigrafe e' costituita dall'avvenuta concessione da parte della C.C.I.A.A. di Enna della autorizzazione di cui all'art. 2 della legge n. 1002/1956 alla cooperativa agricola "Valle del Dittaino" per l'impianto di panificio in comune di Assoro. I ricorrenti assumono violato il disposto del citato art. 2 il quale consenta l'insediamento di nuovi impianti "in relazione alla densita' dei panifici esistenti e del comume della produzione nella localita' ove e' stata cheista l'autorizzazione". Infatti sia nel comune di Assoro che nella provincia di Enna vi sarebbe gia' una situazione di saturazione della produzione del pane che non consentirebbe l'autorizzazione per l'installazione di un grosso impianto industriale, come quello della cooperativa "Valle del Dittaino". Su tale situazione di fatto non esiste contestazione. Le difese dell'amministrazione intimata e del controinteressato infatti si basano su una diversa interpretazione dell'art. 2 cit. che, letto in correlazione col successivo art. 11, consentirebbe il rilascio della autorizzazione nella presente fattispecie. Il collegio, riuniti gia' i ricorsi e dichiaratili ammissibili con precedente sentenza n. 345/1987, ritiene indispensabile riproporre alla Corte costituzionale la questione gia' solevata, relativa alla non manifesta infondatezza della proposta illegittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge n. 1002/1956, in quanto essenziale ed imprescindibile ai fini del decidere. Esclude infatti il collegio la possibilita' di una lettura del combinato disposto degli artt. 2 e 11 della legge cit. tale da risolvere la certenza prescindendo dalla questione di costituzionalita'. In primo luogo infatti l'art. 2 non prevede ne' implicitamente ne' esplicitamente la possibilita' che si possa fare a meno dell'autorizzazione per impianti che trasportino fuori comune il prodotto; inoltre la possibilita' di tale trasporto, proprio perche' si riferisce ad ambiti comunali, puo' ben ritenersi compatibile con l'art. 2, il quale parla piu' genericamente di localita', la quale quindi potrebbe ricomprendere territori di piu' comuni limitrofi. Le norme di cautela cioe' dettate per il trasporto del pane da un comune all'altro non escludono affatto l'applicabilita' dell'art. 2, ma consentono una lettura del termine "localita'" che puo' riferirsi ad ambiti territoriali di piu' comuni, ma comunque sempre all'interno dell'area provinciale, considerata la competenza per l'autorizzazione attribuita ad autorita' amministrativa provinciale. Il principio quindi dell'autorizzazione legata alla produttivita' ed al fabbisogno "locale" rimane comunque insito nella legge, ferma restando la possibilita' di individuare localita' piu' o meno ampie nell'ambito provinciale. Poiche', come si e' detto, risulta incontroverso che l'autorizzazione di che trattasi comporta il superamento anche del fabbisogno della intera provincia di Enna, gia' satura, la questione di costituzionalita' e' qui rilevante: 2. - Orbene, il collegio dubita della costituzionalita' di una norma di legge sicuramente "datata", e legata a situzioni contingenti e di produzione non piu' sussistenti, considerati i tipi di prodotto "a lunga cosnervazione" oggi esistenti, che consentono trasporti e vendite a distanza di lungo e di tempo. Proprio in relazione alla divesa tipologia della panificazione oggi esistente, viene in evidenza il contrasto con l'art. 3 della Costituzione per avere la legge assoggettato ad una autorizzazione basata sugli stessi presupposti localistici sia impianti artigianali che producono pane da consumarsi rapidamente, sia impianti industriali che producono pane a piu' lunga conservazione. Soprattutto pero' il collegio ritiene violato l'art. 41 della Costituzione in quanto pone irrazionali limitazioni all'iniziativa privata. Non si vede infatti quale utilita' sociale per il consumatore possa derivare da una normativa dalle caratteristiche latamente corporative, che garantisce il mantenimento di situazioni economico- produttive esistenti e posizioni di privilegio alle aziende gia' esistenti, tali da comportare addirittura l'esclusione dell'ingresso di nuove aziende in determinate condizioni. In linea di principio infatti una tale situazione, che comporta di fatto un'assenza di concorrenza, puo' addirittura produrre effetti negativi sia sulla qualita' del prodotto che sul prezzo, per quei tipi di pane non soggetti a prezzo amministrato. Se quindi e' gia' poco compatibile con i canoni costituzionali una normativa in generale tendente ad escludere forme di concorrenza all'interno di un settore produttivo, a maggior ragione essa appare illegittima quando cristalizza a livello "locale-provinciale" tali situazioni, senza tener conto della possibilita' di produrre tipi di pane che potranno essere venduti addirittura all'estero. Anzi, a ben vedere, la normativa in esame cosnentirebbe in ipotesi assai marginali l'installazione nel territorio nazionale di impianti la produzione dei quali sia proiettata all'estero, giacche' l'autorizzazione viene rilasciata in relazione ai fabbisogni locali: se questi sono gia' soddisfatti dalla produzione esistente, l'autorizzazione sara' negata; se il fabbisogno invece non e' ancora soddisfatto, l'autorizzazione verra' rilasciata solo per la quota residua che, sia per quantita' che per evidente utilita' economica, non potra' certo esser tale da consentire una commercializzazioneall'estero. Infine la norma in esame appare in contrasto con l'art. 97 della Costituzione perche' sottopone a provvedimento autorizzativo di autorita' provinciale l'esercizio di attivita' industriale con rilievo nazionale e comunitario. In ordine a cio' si rileva conclusivamente come disposizioni del genere di quelle in esame, sia per il carattere localistico che per la "chiusura" del mercato o la limitazione della concorrenza, si pongono in stridente contrasto con i principi comunitari sulla liberta' di commercio e di stabilimento.